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RUOLO DEL CSE

Livello 17

ANALISI E COMMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27165/2016

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 27165, pronunciata all’udienza pubblica del 24/5/2016 ha annullato, con rinvio, la sentenza pronunciata il 29.1.2015 dalla Corte d'Appello di Firenze, la quale aveva rideterminato, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Firenze del 9.3.2010, la pena inizialmente inflitta ad una coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione riconosciuta colpevole del delitto di cui agli artt. 113, 41 e 589 I, Il, III e IV comma in rel. all'art. 590 III comma C.P., perché, “nel corso dei lavori per la realizzazione del lotto 13 della variante di valico della autostrada Al Firenze-Bologna -Tratto toscano, appaltati dalla società autostrade alla s.p.a. Toto Costruzioni generali ed in particolare durante l'esecuzione dei lavori di elevazione della pila n.6 del viadotto Lora nel Cantiere PC 13, più specificamente durante la fase di ancoraggio di una passerella al VI concio della pila con utilizzazione del sistema di ripresa CB240 "Peri", l’imputata, in violazione dell'art. 92, primo comma lett. a) d.lgs. 81/08, “non verificando, durante la realizzazione della pila dei viadotto Lora, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni  loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, in particolare non controllando l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della pila; per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché nell'inosservanza delle disposizioni di legge per ciascuno richiamate” cagionava la morte di tre operai che decedevano dopo essere precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano.

Avverso al provvedimento delle Corti di merito l’imputata, deducendo numerosi motivi, ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ripercorrendo l’iter delle indagini preliminari e dei giudizi di merito mette in evidenza alcuni punti fermi:
• L’inchiesta della ASL ed una consulenza disposta dal Pubblico Ministero ex art. 360 c.p.p., evidenziavano come la causa tecnica del cedimento fosse da attribuire all'errato fissaggio della passerella in particolare "La causa del cedimento della pedana è da individuare nello scorretto montaggio del sistema di ancoraggio e nell'impiego di pezzi aventi caratteristiche diverse nonché nell'utilizzo di materiale mancante di alcuni elementi (battuta di arresto) previsti nel progetto."
• L'istruttoria compiuta permetteva di appurare che nessuno dei lavoratori che componevano quel giorno la squadra e neppure gli altri lavoratori impegnati nelle operazioni aveva seguito corsi di formazione che fossero attinenti al  montaggio e all'uso delle pedane a sbalzo per la costruzione dei piloni. In sostanza nessuno aveva specifica esperienza e competenza, necessaria in un'attività così rischiosa, trattandosi di lavorare a circa 40 m. di altezza.

Nonostante ciò, la Corte di Cassazione rapportandosi con le motivazioni della sentenza di merito non le ritiene convincenti circa il ruolo del coordinatore per l'esecuzione  che nelle motivazioni della suprema Corte “è colui che gestisce il rischio interferenziale e la sua posizione di garanzia non va confusa con quella del datore di lavoro”. Secondo i giudici di legittimità l'unica eccezione a tale regola, ovvero che il coordinatore si debba preoccupare solamente dei rischi di interferenza,  “è costituita dalla previsione di cui all'art. 92 lett. f) d.lgs 81/08 secondo cui) egli è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Per spiegare questa sua posizione il Collegio, richiama alcuni precedenti pronunce che hanno più volte specificato che quella del coordinatore è una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente ed in particolare viene richiamata la sentenza n.18149 del 21.4.2010, Celli e altro, rv. 247536, ove si ribadiva che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Nel caso di specie al coordinatore non veniva contestata la mancata vigilanza circa le modalità di montaggio delle passerelle, ma il fatto di non aver controllato l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano la squadra. Su tale punto la sentenza in commento prende una posizione forte affermando che “è possibile restringere il campo della verifica circa la formazione ed informazione dei  lavoratori delle varie aziende ad un aspetto prevalentemente formale. Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, è chiamato a verificare documentalmente che tali obblighi siano stati assolti dai datori di lavoro delle aziende coinvolte nelle lavorazioni simultanee”.
Sul punto la Cassazione censura la motivazione della sentenza impugnata laddove essa afferma “che la vigilanza circa il puntuale assolvimento degli obblighi di formazione e informazione si collega strettamente al compito del coordinatore di verificare l'attuazione del PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro (come indicato dall'art. 92 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/2008), in quanto l'applicazione corretta delle procedure di lavoro presuppone, su un piano logico, che i lavoratori siano adeguatamente formati”.

Nella sentenza i supremi giudici ribadiscono che “il CSE ha il compito di verificare documentalmente che vi sia stata un'attività di formazione ed informazione dei lavoratori, ma colui su cui grava l'onere di verificare -e la responsabilità- che tale formazione sia effettiva è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 d.lgs 81/08”.
E’ opinione che tale principio, comprensibile e condivisibile, non debba far ritenere che il compito del CSE possa comunque esaurirsi in modo semplice, poiché i riscontri documentali che egli deve verificare debbono comunque essere adeguati a dimostrare la congruenza della formazione ricevuta dai lavoratori rispetto ai compiti ad essi affidati.

Di maggior rilievo appare la censura mossa alla sentenza impugnata, secondo la quale “i giudici fiorentini paiono esaltare in motivazione l'aspetto soggettivo, ma non danno conto adeguatamente se, in ragione della lavorazione che si andava compiendo, fosse oggettivamente in atto un lavoro contestuale da parte di operai di varie imprese, e quindi legittimamente potesse parlarsi della sussistenza di un rischio interferenziale”.

Si torna dunque al tema centrale ovvero al fatto che  coordinatore “ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale” ovvero che “Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale”.

Da più angoli visuali, questa analisi non convince. Da sempre, la Sez. IV insegna, anzitutto, che ‘‘le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori” (così, per tutte, Cass. 11 aprile 2016 n. 14470; Cass. 22 giugno 2015 n. 26289; v. pure, con specifico riguardo al ridimensionamento del rischio interferenziale, Cass. n. 13896 del 13 aprile 2012).
Un insegnamento, del resto, imposto dalla lettera della legge: l’art. 92, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 chiama il coordinatore a verificare, con opportune azioni non solo di “coordinamento”, ma anche di “controllo”, “l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Né appare ragionevole contrapporre la lettera f) alla lettera a) dell’art. 92, comma 1, e, per giunta, trascurare le implicazioni della lettera e). In forza della lettera e), il coordinatore “segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto”; e in base alla lettera f), “sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Ora, le “disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1” sono proprio le disposizioni che lavoratori autonomi e datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie debbono rispettare; e il “pericolo grave e imminente” inerisce alle “singole lavorazioni” svolte dalle “imprese interessate”. Agevole è intendere che, in tanto il coordinatore è in grado di assolvere ai doveri di cui alle lettere e) ed f), in quanto a norma della lettera a) verifichi, con opportune azioni non solo di “coordinamento”, ma anche di “controllo”, “l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Anche l’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato ai contenuti minimi dei piani di sicurezza, nella versione attualmente in vigore, sconfessa la soluzione propugnata dalla sentenza n.  27165. Basta leggere con la debita accuratezza la Sez. 2, per rendersi conto che il PSC deve dettare prescrizioni sia per le lavorazioni in sé considerate, sia per le loro interferenze (v. punti 2.1.2., 2.2. e 2.3.).
Che poi “il campo della verifica circa la formazione ed informazione dei lavoratori delle varie aziende” sia riducibile “ad un aspetto prevalentemente formale”, è un ulteriore dato tutto da esplorare con ben altra ponderazione. La sentenza n. 27165 asserisce che “il CSE ha il compito di verificare documentalmente che vi sia stata un'attività di formazione ed informazione dei lavoratori, ma colui su cui grava l'onere di verificare -e la responsabilità- che tale formazione sia effettiva è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008” (nonché, viene da aggiungere, ai sensi dell’art. 36, quanto all’informazione).
Vero, ma appare esageratamente drastico voler ridurre la vigilanza del coordinatore a una verifica meramente documentale (se non prevalentemente formale) di fronte ad evidenti carenze.

E’ opinione che non vi sia piena chiarezza, neppure tra i giudici di Cassazione, su ciò che ricade nel “rischio di natura intra-aziendale” come usa definirlo la sentenza in commento e ciò che ricade nel “rischio interferenziale”.
Ciò si evince proprio nelle motivazioni appena analizzate dove si afferma che per potersi parlare  della sussistenza di un rischio interferenziale è necessario che sia “oggettivamente in atto un lavoro contestuale da parte di operai di varie imprese”.
Non è ovviamente così, e ciò è facilmente rilevabile dalla lettera dell’articolo 90, comma 3, del D.Lgs 81/08 laddove si prevede che “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. Dunque è chiaro che il legislatore ha previsto la figura del coordinatore anche nel caso in cui le imprese operino in momenti diversi, perché anche in quel caso può esistere un rischio di interferenza.
Facciamo un esempio: è pacifico che il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), e la cui applicazione, da parte delle imprese esecutrici dei lavoratori autonomi deve essere verificata, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) debba contenere, tra l’altro, prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori  con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo. Eppure è comune che tali attività vengano svolte da imprese specializzate e che durante tali lavorazioni non se ne svolgano altre. Allo stesso modo le stesse operazioni di scavo prevedono l’attenzione del PSC al quale si chiede di riportare una tavola tecnica specifica.
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione vuole affermare che in assenza di “un lavoro contestuale da parte di operai di varie imprese” queste parti del PSC non debbano essere oggetto di controllo da parte del CSE ?.
Appare poco credibile, perché  lo stesso legislatore si è reso contro che tali lavorazioni attengono alla sicurezza del cantiere e non al solo “rischio di natura intra-aziendale”. Un bonifica bellica non eseguita correttamente o uno scavo non adeguatamente armato, indipendentemente dalle condizioni in cui è avvenuta la lavorazione rappresentano un rischio interferenziale rispetto a tutte le lavorazioni successive che possano interessare quelle aree (ad esempio un lavoro di posa tubi al fondo di uno scavo di trincea).
Anche la lavorazione presa in esame dalla sentenza, ovvero il montaggio delle passerelle determina intrinsecamente un rischio di interferenza se quelle passerelle sono destinate ad essere utilizzate da altri lavoratori (come avviene normalmente per le principali opere provvisionali). E’ infatti ovvio che nel caso di un montaggio scorretto effettuato da lavoratori non specificatamente formati, non mette in pericolo solo quei lavoratori, ma tutti coloro che abbiano necessità di accedere a quelle passerelle.
Dunque è opinione che il rischio di interferenza non venga integrato solo nel caso di lavorazioni concomitanti, ma in una molto più ampia casistica di cantiere e di questo dovrebbero tener conto non solo i soggetti obbligati, ma anche i giudici.

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