NUOVA PROPOSTA LEGGE SICUREZZA MILITARI - TUSL81

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NUOVA PROPOSTA LEGGE SICUREZZA MILITARI

Livello 18

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL COMPARTO DELLA DIFESA: UNA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE

Uno schieramento trasversale che conta 166 Deputati hanno firmato la Proposta di Legge, presenta alla Camera dei Deputati il 23 giugno 2016,  recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate”.
L’iniziativa parte dal lavoro svolto dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, dal suo Presidente On. Gian Piero Scanu e da quasi tutti gli altri componenti della Commissione indipendentemente dal loro schieramento politico.
Come noto l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, nello specifico, le norme del nei confronti del personale delle Forze Armate e di Polizia devono essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
Per le Forze Armate il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 trova pertanto applicazione con le modalità definite dal Titolo IV del
Altra peculiarità riguarda la cosiddetta vigilanza domestica prevista dall’art. 13, comma 1 bis del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che stabilisce che “ Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”.
Anche in questo caso è il DPR 15 marzo 2010 n. 90 (artt. 260 e seguenti) che regolamenta l’organizzazione dei servizi di vigilanza.
Il senso della proposta di Legge è riassumibile attraverso le parole contenute nella presentazione del provvedimento: … non basta che le norme stabiliscano princìpi astrattamente protettivi, ma occorre che
esse impongano meccanismi idonei ad assicurarne l’attuazione concreta. Non basta, ad esempio, predisporre un apparato di organi preposti alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche, se poi fa difetto un contesto organizzativo che di fatto valga a renderne incisiva l’azione, né basta attribuire a uno o ad altro soggetto responsabilità che siano dissociate dal possesso di tangibili poteri decisionali e di spesa …
Questi principi valgono ovviamente per tutta la materia e non solo per la sua applicazione alle Forze Armate, ma il lavoro della Commissione ha messo in luce una maggior difficoltà a rendere effettive le norme in questo ambito.
Una prima modifica proposta riguarda l’individuazione del datore di lavoro che nell’ambito delle Forze Amate è definita dall’articolo 246 del DPR 90/2010, il quale deroga e limita il principio generale contenuto nell’articolo 2 comma 1, lettera b, che prevede in ogni caso che il soggetto individuato sia dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. L’articolo 2 della proposta di Legge intende sottrarre al regolamento previsto dall’art. 3, comma 2 del DLgs 81/08 la possibilità di derogare al suddetto principio.
Nell’articolo 3 della proposta di Legge sono previste misure per garantire la centralità del ruolo del medico competente nella sorveglianza sanitaria. La condizione attuale, regolamentata dall’art. 257 del DPR 90/2010, affida prioritariamente  agli ufficiali medici militari, con il  coordinamento di IGESAN, il ruolo di medici competenti, ma ciò determina un appiattimento delle competenze  già oggetto in passato di interrogazioni  parlamentari. Sarebbe auspicabile un investimento in termini di formazione e di risorse disponibili per la figura del medico competente militare.
La proposta di Legge prevede un supporto alla Forze Armate attraverso una azione della Commissione Consultiva volta ad elaborare appositi protocolli sanitari per la somministrazione della profilassi vaccinale al personale dell’Amministrazione della difesa, e per mezzo dell’ INAIL che dovrebbe fornire alle Forze armate assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con riguardo al Decreto Legislativo 81/08 l’elemento di maggior rilievo contenuto nella proposta di Legge riguarda la modifica del suo articolo 13. In particolare, la volontà è quella di superare la vigilanza domestica abrogando le parole: « delle Forze Armate, »  dal comma 2 e aggiungendo al comma 2, la lettera « c-bis) che include i luoghi di lavoro delle Forze armate, tra quelli vigilati dal personale
Ispettivo del Ministero del lavoro, e delle politiche sociali oggi Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In altri termini, i soggetti obbligati (datore di lavoro, dirigenti, medici competenti, ecc.) tornerebbero ad essere vigilati da una amministrazione esterna all’Amministrazione della Difesa, assicurando quella terzietà che appare necessaria. Il personale chiamato a svolgere le attività di vigilanza dovrebbe essere comunque in possesso dell’abilitazione di sicurezza.
Nel caso in cui venga recepita e approvata tale modifica sarà comunque necessario assicurare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro risorse adeguate e vincolate all’effettuazione dei controlli presso le Forze Armate.
Altra norma che la proposta di Legge mira ad integrare riguarda l’art. 18, comma 1 lettera q del DLgs 81/08 che prevede l’obbligo di  prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio, obbligo che verrebbe esteso anche alle attività e alle aree militari come i poligoni di tiro.
La norma proposta intende inoltre integrare gli articoli  28 e 36 del D.Lgs 81/08 al fine di rendere più esplicite le norme riguardanti l’obbligo di valutazione dei rischi e di informazione che riguardano il personale civile e militare dell’amministrazione della Difesa.
La modifica dell’art. 31 del DLgs 81/08, che viene proposta, avrebbe una portata generale ed estenderebbe il concetto attualmente contenuto nella norma che prescrive che gli addetti e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico aggiungendo che gli stessi adempiono le proprie funzioni in piena autonomia anche nei confronti di autorità gerarchicamente sovraordinate (condizione che non si verifica solamente in ambito militare).
Infine le norme contenute nell’articolo 13 e seguenti della proposta di Legge mirano al riordino della tutela assicurativa del personale delle Forze armate, riconducendola nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, garantita alla generalità degli altri lavoratori, e individua nell’INAIL il soggetto istituzionale idoneo ad erogare le prestazioni nella forma della gestione per conto dello Stato come già avviene per le altre amministrazioni statali.
Anche attraverso l’aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali, il progetto di Legge vuole porre fine alle attuali  criticità che indeboliscono sensibilmente la tutela assicurativa del personale delle Forze armate, garantendone quanto meno la parità di diritti con gli altri lavoratori.

 
 
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